Proposta di modifica n. 7.2 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 7.
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testo emendamento del 16/07/13

Sostiruire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte del rispetto dei limiti di durata massima e quantitativi applicabili al rapporto di lavoro, ai sensi del presente decreto legislativo'';

                2) il comma 1-bis è abrogato;

                3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto''.

            b) all'articolo 4:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.'';

                2) il comma 2 è abrogato;

                3) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;

            c) all'articolo 5:

                1) il comma 2-bis è abrogato;

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.'';

            d) all'articolo 10:

                1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

        ''c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223'';

                2) il comma 6 è abrogato;

                3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        ''7-bis. In caso di mancata definizione da parte dei contratti collettivi dei limiti quantitativi di cui al comma precedente, ciascun datore di lavoro non può assumere un numero di lavoratori a tempo determinato superiore al quindici per cento del personale assunto nell'unità produttiva interessata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo un numero minimo di 3 unità; i contratti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono soggetti a tale limite''».