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Proposta di modifica n. 6.102 al ddl S.116 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 05/03/14

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. I soggetti di cui al comma l, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

        2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4. Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.