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Articolo aggiuntivo n. 12.0.1 al ddl S.1322 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 05/03/14

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

        ''17-bis. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale. A tale fine la Corte dei conti esercita le sue funzioni anche mediante le seguenti modalità istruttorie:

            a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle spese o entrate;

            b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica''.

        2. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il secondo comma è sostituito dal seguente: ''ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti''.

        3. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione''».