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Proposta di modifica n. 7.88 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        ''10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'Aspi di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. ''I contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative''».

        Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

        7-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ''Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg'' sono sostituite dalle seguenti: ''Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg'' e le parole: ''Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg'' sono sostituite dalle seguenti: ''Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg''».