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Sub Emendamento n. 0.1.900.68 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1452 , C.1453 , C.1511 , C.1514 , C.1657 , C.1704 , C.1794 , C.1914 , C.1946 , C.1947 , C.1977 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/03/14

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il primo turno sono consentiti ulteriori apparentamenti finalizzati al ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste di cui al periodo precedente ed altre liste o coalizioni di liste che non abbiano invece ottenuto al primo turno le due maggiori cifre nazionali, ma che abbiano in ogni caso i requisiti di cui al comma 1, numero 3).