Sub Emendamento n. 0.1.900.100 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1452 , C.1453 , C.1511 , C.1514 , C.1657 , C.1704 , C.1794 , C.1914 , C.1946 , C.1947 , C.1977 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/03/14

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero della coalizione di liste o della lista singola ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.