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Proposta di modifica n. 1.514 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1452 , C.1453 , C.1511 , C.1514 , C.1657 , C.1704 , C.1794 , C.1914 , C.1946 , C.1947 , C.1977 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/03/14

  Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di genere maschile e uno di genere femminile.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste dei candidati nei collegi plurinominali i candidati dello stesso genere presenti nell'elenco di candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo;

  6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura successiva, alle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».