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Articolo aggiuntivo n. 1.0310 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1452 , C.1453 , C.1511 , C.1514 , C.1657 , C.1704 , C.1794 , C.1914 , C.1946 , C.1947 , C.1977 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/03/14

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma transitoria).

  Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.