Proposta di modifica n. 7.108 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) all'articolo 2, comma 34, è aggiunto il seguente periodo: ''Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria''».