presentato il 16/07/2013 in VI Finanze e tesoro del Senato da Rita GHEDINI (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 16/07/13
Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 2, i commi 51, 52, 53 sono sostituiti con i seguenti:
''51. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;
b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. Possono accedere al trattamento di cui al comma 1 i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
1. risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
2. operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
53. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335''».