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Articolo aggiuntivo n. 2.0330 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1511 , C.1514 , C.1657 , C.1704 , C.1794 , C.1914 , C.1946 , C.1947 , C.1977 , C.2038 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/03/14

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale). – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito dei territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.
  2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi al loro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:
   a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;
   b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

  3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.
  4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.