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Proposta di modifica n. 1.105 al ddl S.1070 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/03/14

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».