Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 2.2 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 13/03/14

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 488,4 milioni con le seguenti: 188,4 milioni.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti da comma 1, lettere b) e c) e dall'articolo 1-bis.
   e dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica).

  1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. Dall'applicazione della suddetta norma devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dal 2014.