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Proposta di modifica n. 2.16 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/03/14

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 627 e 628 sono abrogati.
  4-ter. All'articolo 88, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «strumenti similari alle azioni», sono inserite le seguenti: «né gli interventi disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
  4-quater. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «per quelli correlati a costi indeducibili», sono aggiunte le seguenti: «e per quelli erogati dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».