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Proposta di modifica n. 2.24 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/03/14

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.