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Proposta di modifica n. 2.25 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/03/14

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38 comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione dei precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuali dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.