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Articolo aggiuntivo n. 2.01 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Id. em. 2.02)

testo emendamento del 13/03/14

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo l'articolo 150-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, e ai limiti di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 2, di designare un componente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  4. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione.
  5. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono stabilite da un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
  6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate dalla Banca d'Italia».