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Proposta di modifica n. 3.9 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 13/03/14

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui ai comma 2, possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, dietro richiesta degli interessati e previe intese a tal uopo intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione medesima.