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Proposta di modifica n. 3.15 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Id. em. 3.14

testo emendamento del 13/03/14

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «11,8 milioni», con le seguenti: «12,5 milioni», e le parole: «12,5 milioni», con le seguenti: «12,8 milioni»;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «8,8 milioni», con le seguenti: «9,5 milioni», e le parole: «24 milioni», con le seguenti: «24,3 milioni».