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Proposta di modifica n. 3.22 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/03/14

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca; Massa Carrara, Pisa Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ocdpc n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nella attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.