Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 9.39 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Al comma 11, sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con i seguenti:

        «3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

        3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole, e da imprese strutturate in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, regolarmente riconosciute».