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Proposta di modifica n. 2.17 al ddl C.2012 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/03/14

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.
  4-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.