Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 9.58 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano altresì per far fronte, nel biennio 2013-2014, alle peculiari esigenze di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87».

        Conseguentemente, all'articolo 10, il comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

            «16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'art. 114 della Costituzione.

        Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.»