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Proposta di modifica n. 1.92 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/03/14

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, alternativamente, alle convenzioni.

        5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

        6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».