Proposta di modifica n. 10.13 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. È prorogata, per l'anno 2013, nel limite di 45 milioni di euro, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

            b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «pari a 1.134,5 milioni di euro per l'anno 2013»;

            c) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «quanto a 104,9 milioni di euro per l'anno 2013».