Proposta di modifica n. 10.5 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 1l marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».