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Proposta di modifica n. 11.9 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 26/03/14

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e nelle more della riforma costituzionale organica della rappresentanza locale, le disposizioni di cui al comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle amministrazioni provinciali il cui territorio corrisponda in prevalenza alla definizione di zona montana ai sensi della normativa vigente. Per le amministrazioni provinciali di cui al periodo precedente, la cui scadenza naturale sia successiva alla data del 31 dicembre 2013, per quelle che risultino oggetto di gestioni commissariali ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, si procede, pertanto, al rinnovo degli organi secondo le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge».