Proposta di modifica n. 11.87 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

        «23-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per il sostegno ad operazioni di aggregazione tra imprese sociali o cooperative sociali, attraverso la costituzione o lo sviluppo di consorzi o di altre forme societarie o la stipula di contratti di rete.

        2. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le aggregazioni di imprese sociali realizzate negli anni 2013 e 2014:

            a) in cui siano presenti in modo prevalente imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

            b) tese a promuovere iniziative di sviluppo con ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, negli ambiti del turismo, della gestione di beni museali e del patrimonio artistico e culturale, dell'agricoltura sociale, della valorizzazione di lavori artigianali e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

        3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014.

        4. I tempi, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 11, comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

            b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti «574,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;

            c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2014».