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Proposta di modifica n. 11.90 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

        «23-bis. Per gli anni di imposta 2013-2014, nei casi di comprovata difficoltà economica, i pagamenti delle cartelle esattoriali emesse dagli enti cui è affidato il servizio di riscossione, dal dicembre 2010, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono essere effettuati con una riduzione del cinquanta per cento delle somme maturate a titolo di sanzioni e interessi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

        23-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, negli anni 2013 e 2014, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 ''Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio''. Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente».