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Articolo aggiuntivo n. 8.01 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 8.
  • presentato il 24/04/2013 in Comm. spec. esame ddl di conversione di decreti legge della Camera da Francesco BOCCIA (PD)

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Modifiche all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

  1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «Art. 48-bis. – (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versa rito derivante dalla notifica di uno o più avvisi di accertamento ex articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 o di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, le suddette amministrazioni procedono comunque al pagamento, a favore del beneficiario, di una percentuale pari al 50 per cento della somma dovuta, segnalando contestualmente la circostanza della disponibilità del restante 50 per cento all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo od oggetto di avvisi di accertamento esecutivi. Entro 15 giorni dal ricevimento del primo 50 per cento il beneficiario deve presentare istanza di rateizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, all'Agente della riscossione al fine di sbloccare il residuo 50 per cento del credito. Tale somma è erogata solo successivamente al deposito, da parte del debitore, del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata. In caso di mancato pagamento di almeno due rate, il debitore inadempiente non può più richiedere l'applicazione del beneficio di cui al presente per nessun altro tributo.
  2. In caso di cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa, la verifica prevista dal comma 1 deve essere eseguita nei confronti del creditore originario cedente.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.
  4. Il comma 1 del presente articolo non si applica in caso di erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto comunque denominati, ove manchino valutazioni o apprezzamenti discrezionali della pubblica amministrazione.
  5. Nelle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale il cui importo sia superiore a diecimila euro, acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'im- presa appaltatrice o fornitrice. In caso di irregolarità contributive dell'impresa, le suddette amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento di un importo pari al 50 per cento della somma dovuta, con le seguenti modalità: a) presentazione, da parte della Società debitrice, di una dichiarazione dell'Ente previdenziale competente a rilasciare il DURC, in cui saranno indicati il debito maturato alla data e le modalità per il versamento delle somme così determinate; b) erogazione, da parte delle stesse amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica, delle somme così definite, a favore degli Enti previdenziali titolari del rilascio del DURC provvedendo, contestualmente, alla liberazione dell'importo residuo rispetto al primo 50 per cento delle somme spettanti all'impresa. Resta ferma la disciplina per il rilascio del secondo 50 per cento così come stabilita al precedente comma 1 del presente articolo».

  2. In caso di ritardato pagamento, da parte di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, i titolari di crediti certificati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 possono sospendere, per l'importo corrispondente al credito certificato, il versamento di tasse e imposte dovute allo Stato fino all'effettivo pagamento dell'intera somma da parte della P.A.
  3. Il comma 2 si applica anche nel caso in cui il creditore sia titolare di crediti certificati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale ed il pagamento dei tributi debba avvenire in favore dei suddetti enti territoriali.
  4. Prima di eseguire i pagamenti, le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, procedono alle verifiche, applicando le procedure di cui articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso, Art. 28-quinquies dopo le parole: possono essere compensati, inserire le seguenti: solo su specifica richiesta del creditore,;
   b) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il creditore nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali o degli enti del Servizio sanitario nazionale non intenda dar corso alla compensazione di cui al presente articolo, può avvalersi della procedura di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.