Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 7.04 ai ddl C.664 , C.186 , C.199 , C.255 , C.681 , C.733 , C.15 , C.961 , C.1154 , C.1161 , C.1325 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 17/07/13

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Partecipazione delle donne alla vita politica)
.

  1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica. A tal fine introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.
  2. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.