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Articolo aggiuntivo n. 7.07 ai ddl C.664 , C.186 , C.199 , C.255 , C.681 , C.733 , C.15 , C.961 , C.1154 , C.1161 , C.1325 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 17/07/13

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Parità di accesso alle cariche elettive).

  1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, le candidature dello stesso genere non possono superare la metà del totale della lista.
  2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
   a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
   c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.