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Proposta di modifica n. 4.42 al ddl S.965 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/03/14

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni e che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».