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Articolo aggiuntivo n. 14.01 ai ddl C.664 , C.186 , C.199 , C.255 , C.681 , C.733 , C.15 , C.961 , C.1154 , C.1161 , C.1325 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 17/07/13

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a circa 9 milioni per l'anno 2014 e 9 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4 e non utilizzate al termine dell'esercizio relativo agli anni 2014 e 2015.