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Proposta di modifica n. 50.4 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 50.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 17/07/13

  Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partita Iva).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse giornalmente.
  3. L'attuazione del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle Entrate non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;
   c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
   d) l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
   e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge del 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
   f) l'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

  4. A partire dalla stessa data di cui al comma 5, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soppresse:
   a) nel primo periodo le parole «e quelle da questi ultimi ricevute»;
   b) nel secondo periodo le parole «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità»;
   c) nel terzo periodo, le parole «ed al secondo».

  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al primo comma, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione.
  6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono individuate con decreto ministeriale avente natura non regolamentare, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente.