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Proposta di modifica n. 13.603 al ddl S.965 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/03/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 13. - (Elezione del presidente della provincia) - 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore.

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia impedito».