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Proposta di modifica n. 17.135 al ddl S.965 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/03/14

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. La Regione può, nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo e nel termine stabilito dal comma 11, sopprimere enti o agenzie, previsti dalla legislazione statale o regionale, operanti nel territorio della provincia e da essa costituiti o partecipati per l'esercizio di funzioni o servizi rientranti o già rientranti nella competenza della provincia medesima, disciplinando a ogni effetto la successione nei beni e nei rapporti in corso. Agli enti che subentrano nelle funzioni degli enti e delle agenzie soppressi si applicano le disposizioni del comma 12. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione individua gli enti che intende sopprimere. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti di cui al primo periodo di assumere personale; il divieto cessa solo per gli enti che non rientrano tra quelli individuati dalla Regione ai sensi del terzo periodo, decorso il termine ivi previsto.».