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Proposta di modifica n. 1.29 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/03/14

  Al 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI, della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno».