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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/03/14

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile».
  2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell’ 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
  3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni» e le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
  4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».