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Articolo aggiuntivo n. 1.04 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/03/14

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile.