presentato il 27/03/2014 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Gian Mario FRAGOMELI (PD) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/03/14
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Articolo 14-bis.
(Rappresentanza istituzionale dei comuni e delle loro forme associative e delle città metropolitane).
1. Dopo l'articolo 270 del testo unico in materia di ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente: «Art. 270-bis. – (Rappresentanza istituzionale unitaria dei comuni e delle loro forme associative e delle città metropolitane). – Al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione, di garantire la massima semplificazione e la maggior efficienza nei processi di interlocuzione istituzionale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva dei Comuni, e delle loro forme associative, e delle Città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi associativi dei comuni, e delle loro forme associative, e delle città metropolitane all'Associazione.».