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Articolo aggiuntivo n. 14.02 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 27/03/14

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis.
(Rappresentanza istituzionale dei comuni e delle loro forme associative e delle città metropolitane).

  1. Dopo l'articolo 270 del testo unico in materia di ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente: «Art. 270-bis. – (Rappresentanza istituzionale unitaria dei comuni e delle loro forme associative e delle città metropolitane). – Al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione, di garantire la massima semplificazione e la maggior efficienza nei processi di interlocuzione istituzionale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva dei Comuni, e delle loro forme associative, e delle Città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi associativi dei comuni, e delle loro forme associative, e delle città metropolitane all'Associazione.».