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Proposta di modifica n. 16.79 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 27/03/14

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel quadro delle azioni di cui al comma 2, al personale delle società partecipate, anche in attivo che risulti eccedentario nell'ambito dei piani di razionalizzazione ivi previsti, nonché al personale del Comune di Roma Capitale, si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti di pensionamento, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.