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Articolo aggiuntivo n. 20.06 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Approvato

testo emendamento del 27/03/14

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, viene implementato con le risorse stanziate e non impiegate, ai sensi dell'articolo 25, comma 11-ter, ultimo capo verso, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con delibera Cipe n. 100/2006 del 29 marzo 2006, e quelle a valere sul fondo aree sottoutilizzate assegnate con delibera Cipe n. 62/2011 del 3 agosto 2011.»

nuova formulazione del 03/04/14

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis

  1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, e» e dopo le parole: «dall'anno 2009», sono inserite le seguenti: «individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile».