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Articolo premissivo n. 01.02 ai ddl C.792 , C.1473 , C.1878 , C.1916 , C.1933 , C.2213 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/04/14

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».