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Articolo premissivo n. 01.03 ai ddl C.792 , C.1473 , C.1878 , C.1916 , C.1933 , C.2213 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/04/14

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il primo, il secondo e il quarto periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».