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Articolo aggiuntivo n. 1.08 ai ddl C.792 , C.1473 , C.1878 , C.1916 , C.1933 , C.2213 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/04/14

  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
  Art. 1-bis. (Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna). 1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

  Art. 1-ter. (Disciplina della sottoscrizione delle liste nelle circoscrizioni Sicilia e Sardegna. Disciplina della composizione delle liste). 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori»;
   b) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: «Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno delle liste nessuno dei due sessi può avere una rappresentanza superiore a due terzi».

  Art. 1-quater. (Disciplina del voto di preferenza). 1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della circoscrizione VI, nella quale può manifestare non più di una preferenza». 2. Nel caso di quest'ultima circoscrizione l'articolo 1, comma 2, lettera a) della presente legge si applica a partire dalle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Art. 1-quinquies. (Modalità di distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni). 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: 3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tale fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa ha ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi;».

  Art. 1-sexies. (Rideterminazione dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1
(Articolo 1-bis)

«Tabella A

Circoscrizioni Capoluogo della
Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Liguria - Lombardia) Milano
II Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna) Venezia
III Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V Sicilia Palermo
VI Sardegna Cagliari

  Art. 1-septies. Gli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies della presente legge si applicano a partire dalle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge.