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Articolo aggiuntivo n. 9.06 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 9.
  • presentato il 24/04/2013 in Comm. spec. esame ddl di conversione di decreti legge della Camera da Luigi TARANTO (PD)

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Documento unico di regolarità contributiva).

  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, ovvero in presenza di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica».