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Articolo premissivo n. 01.011 ai ddl C.144 , C.792 , C.958 , C.1216 , C.1357 , C.1473 , C.1545 , C.1878 , C.1916 , C.1933 , C.1970 , C.2213 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/04/14

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, in ogni regione, da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori. Salvo nel caso delle regioni con meno di un milione di abitanti dove le sottoscrizioni dovranno essere di non meno di 1.000 e non più di 1.500».