Articolo premissivo n. 01.0100
ai ddl C.144 , C.792 , C.958 , C.1216 , C.1357 , C.1473 , C.1545 , C.1878 , C.1916 , C.1933 , C.1970 , C.2213 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 08/04/2014 in Assemblea della Camera da Danilo TONINELLI (M5S) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 08/04/14
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di una circoscrizione».
2. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.