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Articolo premissivo n. 01.0100 ai ddl C.144 , C.792 , C.958 , C.1216 , C.1357 , C.1473 , C.1545 , C.1878 , C.1916 , C.1933 , C.1970 , C.2213 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/04/14

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di una circoscrizione».
  2. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
  3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.