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Proposta di modifica n. 1.25 al ddl C.2162 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/04/14

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: «I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.»;
   a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: «685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687.».